Corte d’Appello di Brescia – Dichiarazione dello stato d’insolvenza – Segnalazione al P.M.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/05/2011 - 20:14Corte d'Appello di Brescia, 02 maggio 2011 - Pres. Pianta, Est. Antonietta Miglio.
Corte d'Appello di Brescia, 02 maggio 2011 - Pres. Pianta, Est. Antonietta Miglio.
Tribunale di Napoli, 04 maggio 2011 - Est. Pica.
Tribunale di Varese, 11 aprile 2011 - Pres. Santangelo, Est. Cosentino.
Deve ritenersi inammissibile, in quantoin violazione delle norme stabilite in tema di concorso dei creditori, la proposta di concordato preventivo che attribuisce ai crediti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato un trattamento peculiare, qualificandoli come crediti prededucibili e sottraendoli alle falcidie previste per i crediti di uguale natura, privi di tale qualità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale Monza, 12 aprile 2011 - dott.ssa A. Paluchowski
Tribunale Mantova, 18 aprile 2011 - Est. Gibelli.
Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.
Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione
Tribunale di Udine, 16 aprile 2011 - dott. Gianfranco Pellizzoni, pres. relatore, dott. Francesco Venier, dott.ssa Mimma Grisafi
TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA
TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - ESTERIORIZZAZIONE
Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni
Tribunale di Udine, 10 maggio 2011 - Pres. Bottan, Est. Pellizzoni.
Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni
Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici ( o diciotto ) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)