Corte di Cassazione – Azione revocatoria e competenza del tribunale fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/04/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 1 aprile 2011 n. 7579 - Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente - Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel.Consigliere -

L'azione revocatoria fallimentare appartiene alla competenza funzionale del Tribunale che ha dichiarato il fallimento; tuttavia né l'atto di citazione né tanto meno il provvedimento giurisdizionale finale vengono invalidati dalla circostanza che il giudice adito nell'ambito del Tribunale medesimo non sia indicato tra i componenti della sezione fallimentare, posto che la sezione suddetta è mera espressione dell'organizzazione interna del Tribunale e non rappresenta dunque sezione specializzata con autonoma competenza. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte di Cassazione 1 aprile 2011 n. 7579.pdf111.74 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: