Tribunale Vicenza – Concordato preventivo e collocazione delle prestazioni professionali nel successivo fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 07/06/2011 - 22:05Tribunale Vicenza, 11 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Tribunale Vicenza, 11 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Tribunale di Piacenza, 02 marzo 2011 - Pres. Marina Marchetti - Est. Bersani.
La percentuale minima di adesioni all'accordo di ristrutturazione non deve considerarsi presupposto dell'azione ma condizione di omologazione del piano, sicché tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in corso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Vicenza, 09 aprile 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Appello Firenze, 22 novembre 2010 - - Pres., est. Mascagni.
I poteri del commissario giudiziale, dopo l'omologazione del concordato preventivo, comprendono la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale o del commissario liquidatore in precedenza nominati. (Fattispecie anteriore alla riforma della legge fallimentare).
Tribunale Venezia, 14 aprile 2011 - Pres. Manuela Farini - Est. Fidanzia.
Tribunale Prato, 05 maggio 2011 - - Est. Raffaella Brogi.
Tribunale Mantova, 17 maggio 2011 - Pres. Gibelli - Est. Benatti.
In sede di opposizione allo stato passivo non è motivo di improcedibilità il mancato deposito da parte dell'opponente di copia del provvedimento impugnato non essendo detta produzione prevista da alcuna norma procedurale. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale Padova, 16 maggio 2011 - - Pres., est. Zambotto.
I postergati sono creditori della società, ma possono essere soddisfatti solo dopo l'estinzione dei debiti nei confronti degli altri creditori: questa regola è derogabile, ex art. 160 2* comma l. f., solo nel caso di concordato per classi ed in presenza dei presupposti previsti dalla predetta norma. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale Napoli, 25 maggio 2011 - - Est. Pica.
Coloro i quali sono cessionari dei crediti a seguito di operazioni di cartolarizzazione possono continuare a giovarsi dei privilegi processuali di cui al R.D. 16 luglio 1905 n. 646, già spettanti ad istituti di credito fondiario, qualora detti crediti siano già oggetto di azioni di recupero coattivo in corso alla data del 1 gennaio 1994. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)
Tribunale Terni, 15 febbraio 2011 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.
Per ogni forma di scioglimento della riserva oggi contemplata dall'ordinamento concorsuale, il mezzo di impugnazione è, proprio per le caratteristiche che essa deve avere, non l'opposizione allo stato passivo, ma il reclamo ex art. 26 l. f., che invero da sempre rappresenta lo strumento impugnatorio residuale per tutte le ipotesi in cui non sia diversamente disposto o previsto. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)