Tribunale di Gorizia – Fondazioni e condizioni di fallibilità

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Data di riferimento: 
17/11/2011

Tribunale di Gorizia, 17 novembre 2011 - Dott. NICOLA RUSSO - Presidente - Dott. CHIARA CAMPAGNER - Giudice - Dott. MICOL SABINO - Giudice relatore.

L'art. 1 l. fall. dispone l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale; laddove pertanto l'attività svolta da una fondazione si qualifichi come attività imprenditoriale commerciale, il cui elemento caratterizzante è costituito non tanto dallo scopo di lucro, che ben può mancare, ma dalla economicità dei criteri di conduzione dell'impresa, ossia dalla gestione della medesima con modalità idonee a reintegrare i costi attraverso i ricavi nel lungo periodo, tendendo al pareggio di bilancio, si applicherà lo statuto dell'imprenditore commerciale, con conseguente assoggettabilità della stessa fondazione a fallimento. Tale situazione si verificherà altresì nell'ipotesi in cui l'ente si avvalga per lo svolgimento dell'attività economica di un soggetto diverso, ad esempio una società le cui azioni siano in tutto o in parte detenute dal primo, sempre che la fondazione possa qualificarsi come holding e, in quanto a capo del gruppo societario, non si limiti alla gestione conservativa dei pacchetti di controllo, ma indirizzi coordini e finanzi in modo sistematico le attività delle società partecipate, non limitandosi pertanto al mero esercizio della qualità di socio. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

L'apertura di una procedura di liquidazione di una fondazione non preclude la successiva dichiarazione di fallimento; la liquidazione delle persone giuridiche non può ritenersi infatti assimilabile né alla procedura di liquidazione coatta amministrativa né al fallimento, con la conseguenza che neppure in via analogica potrà applicarsi l'art. 196 l.fall. Comparando le relative discipline, occorre rilevare, da un lato, che non è stata prevista per le fondazioni che svolgono attività d'impresa la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, disposta soltanto per le fondazioni liriche e per quelle che costituiscano impresa sociale, e dall'altro che nell'ambito della liquidazione delle persone giuridiche non è garantita quella par condicio creditorum che solo una dichiarazione di fallimento può assicurare. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

L'art. 10 l.fall., nell'esprimere un principio generale volto a bilanciare l'esigenza di certezza del diritto con la tutela del creditore dispone che la dichiarazione di fallimento possa intervenire solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Nell'ipotesi, tuttavia, di imprese di fatto, quali sono le fondazioni che esercitino attività imprenditoriali, laddove manca un'iscrizione nel registro delle imprese, il dies a quo di decorrenza dell'anno entro cui dichiarare il fallimento, dovrà coincidere o con la effettiva cessazione dell'attività d'impresa ovvero con il momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia da questi comunque conosciuta. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Gianberto Zilli

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: