Tribunale di Prato - Contratti pendenti, rapporto di agenzia e indennità di cessato rapporto e mancato preavviso.

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Data di riferimento: 
18/01/2012

Tribunale Prato, 18 gennaio 2012 - Pres. Genovese - Est. Marinella Acerbi.

Fallimento - Contratti pendenti - Contratto di agenzia - Scioglimento ope legis - Indennità per cessato rapporto del mancato preavviso - Esclusione.

Non è applicabile al contratto di agenzia, in ragione del carattere fiduciario del rapporto, la nuova disciplina introdotta all'articolo 72, legge fallimentare, secondo la quale il contratto in corso di esecuzione al momento del fallimento, per il quale non sia prevista una peculiare disciplina, non si scioglie e rimane sospeso fin tanto che il curatore non opti per la cessazione ovvero per la prosecuzione. Deve, quindi, essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale che afferma lo scioglimento di detto contratto per cause indipendenti dalla volontà delle parti, con esclusione del diritto dell'agente alla corresponsione delle indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: