Corte di Cassazione - Ripartizione dell'attivo ed oneri a carico del creditore ipotecario.

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Data di riferimento: 
12/05/2010

Cassazione civile, sez. I 12/05/2010 n. 11500 - dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente - dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -  dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -  dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia ipotecaria vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione dei predetti immobili, ma anche parte del compenso del curatore, contabilizzato ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed  una porzione delle spese generali della procedura, determinata in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: