Tribunale di Vicenza – Inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2002, che prevede il diritto del creditori al riconoscimento di interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti, nell'ipotesi di apertura di procedure concorsuali nei confronti dei debitori.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 11/11/2019 - 16:16Tribunale di Vicenza, 10 settembre 2019 - Pres. Est. Giuseppe Limitone
D. Lgs. n. 231/2002 - Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali - Diritto del creditore al pagamento di interessi moratori - Inapplicabilità in ipotesi di apertura di procedure concorsuali - Interessi ante o post fallimento - Esclusione riferibile ad entrambi i casi.