Corte di Cassazione (21459/2017) – Presupposti di ammissione al passivo in via privilegiata del credito per interessi relativi ad un credito tributario assistito da privilegio generale mobiliare.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 settembre 2017 n. 21459 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Credito tributario – Interessi relativi – Domanda di insinuazione al passivo – Riconoscimento del privilegio – Presupposti di accoglibilità della richiesta
Il trattamento preferenziale accordato, dall’art. 54, terzo comma, L.F. e dall’art. 2749 c.c. dallo stesso richiamato, agli interessi dei crediti privilegiati non comporta, in sede di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, la sottrazione degli stessi, ai fini del riconoscimento del privilegio, alla necessità di una specifica indicazione di tutti gli elementi necessari per il relativo calcolo, e quindi almeno della data di scadenza del credito e del tasso d’interesse applicabile, in modo da consentire al Giudice Delegato nel procedimento di verificazione, ed al Tribunale nell’eventuale giudizio di opposizione, di accertare l’esatta determinazione dell’importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per l’anno in corso alla data di dichiarazione del fallimento e per l’anno precedente rispetto a quello spettante per gli anni successivi, in particolare per quanto concerne gli interessi relativi ai crediti per capitale assistiti da privilegio generale, fino alla data del deposito del progetto di reparto [nello specifico la Corte ha confermato il provvedimento del Tribunale che, con riferimento ad un credito di natura tributaria, aveva disposto il collocamento in via chirografaria del relativo credito per interessi, per essersi la creditrice limitata a distinguere, nell’ambito all’importo complessivamente richiesto, il credito ad essa spettante ex art. 2752, primo comma, c.c. a titolo di sorte capitale da quello dovutole per interessi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)