Corte di Cassazione (35529/2022) – Non determina lo spostamento della competenza la riassunzione ad opera del curatore del processo, promosso a fini revocatori allorché il fallito era in bonis, ancorché rimesso dinanzi al primo giudice in grado d'appello.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 22/12/2022 - 11:38Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 02 dicembre 2022, n. 35529 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paolo Catallozzi.
Azione revocatoria ordinaria – Promozione da parte del fallito allorché in bonis – Corte d'Appello – Remissione al primo giudice – Curatore – Riassunzione – Instaurazione di un nuovo giudizio – Esclusione – Non spostamento ex art. 66 L.F. della competenza innanzi al tribunale fallimentare.