Tribunale di Foggia – Fallimento ed esperimento vittorioso dell'azione ex art 66 L.F.: effetto recuperatorio dei beni oggetto di revoca. Revocabilità di una transazione, poi portata ad esecuzione, anche se avente ad oggetto debiti scaduti.
Tribunale Ordinario di Foggia, Sez. III civ., 01 luglio 2022 – Giudice Antonio Lacatena.
Azione revocatoria ordinaria – Effetti conseguenti al suo favorevole esperimento – Differenza tra quelli ex art. 2901 c.c. e quelli ex art. 66 L.F. - Fondamento.
Transazione conclusa da locatario poi fallito – Oggetto – Riduzione dei canoni scaduti – Successivo pagamento - Revocabilità ordinaria ex art 66 L.F. - Principio ex art. 2901, terzo comma, L.F. - Inapplicabilità – Ragione.
A differenza dell'art. 2901c.c. che in caso di esperimento vittorioso dell'azione prevista da quella norma consente unicamente al creditore di procedere successivamente all'esecuzione, l'azione revocatoria ordinaria al cui esperimento il curatore è legittimato ex art. 66 L.F. ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore fallito compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere, e l'accoglimento della domanda ha un effetto, analogo a quella della revocatoria fallimentare, recuperatorio, nell'interesse della massa dei creditori concorsuali, dei beni e delle somme oggetto di revoca. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che il principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto previsto dall'art. 2901, terzo comma, c.c., integrante un'eccezione in senso stretto, si deve ritenere faccia riferimento esclusivamente all'adempimento in senso tecnico e non trovi applicazione rispetto alla stipula di un atto di transazione in quanto fondata sulla libera determinazione del debitore, risulta revocabile in ambito fallimentare una transazione conclusa tra il locatario poi fallito e il locatore avente ad oggetto la diminuzione del debito relativo a canoni scaduti e non pagati, che, portata ad esecuzione, abbia comportato la riduzione del patrimonio costituente garanzia per i creditori, laddove risulti dimostrata la scientia damni in capo al locatario e la consapevolezza del danno arrecato ai creditori in capo al locatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-foggia-1-luglio-2022-est-lacatena
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27875.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. IV, lavoro, 07 maggio 2015 n. 9170https://www.unijuris.it/node/2710; Corte di Cassazione, SS. UU., 26 aprile 2017 n. 10233 https://www.unijuris.it/node/3413].