Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., fondiario

Corte di Cassazione (22914/2024) – Applicabilità del privilegio fondiario di cui all’art. 41, II° TUB alle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata.

Corte di Cassazione n. 22914 d.d. 19 agosto 2024 – Presidente dott.ssa Magda Cristiano, Consigliere estensore dott. Cosmo Crolla

Liquidazione giudiziale – Liquidazione controllata – Privilegio fondiario ex art. 41, II° TUB – Applicabilità.

Liquidazione giudiziale - Privilegio fondiario ex art. 41, II° TUB – Applicabilità.

Data di riferimento: 
19/08/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (30738/2023) – I soggetti cessionari di crediti fondiari del Banco di Napoli, nascenti da contratti di mutuo conclusi ante 1 gennaio 1994, possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 novembre 2023, n. 30738 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Giovanni Fanticini.  

Soggetti cessionari dei crediti fondiari del Banco di Napoli S.p.A. - Contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 – Inizio o prosecuzione di azioni esecutive individuali nei confronti del debitore fallito - Ammissibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
06/11/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione – Operatività o meno a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata: rinvio pregiudiziale.

Cass., Prima Presidenza, 26 ottobre 2023, Pres. Est. Cassano

Codice della Crisi e dell'Insolvenza – Apertura della liquidazione controllata – Applicabilità o meno del disposto di cui all'art. 41, comma 2, TUB – Rinvio pregiudiziale da parte della Suprema Corte.

Data di riferimento: 
26/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Ivrea – Non operatività a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata.

Trib. Ivrea, 20 ottobre 2023, Est. Petronzi

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Privilegio processuale del creditore fondiario – Insussistenza.

La norma di cui all’art. 41 TUB, limitando fortemente l’attuazione del principio della par condicio creditorum, è disposizione speciale e come tale non è suscettibile di applicazione analogica né può estendersi a procedure concorsuali diverse dal fallimento, oggi liquidazione giudiziale, quale è la liquidazione controllata.

Data di riferimento: 
20/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Larino – Operatività a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata.

Trib. Larino, 17 ottobre 2023, Est. D’Alonzo

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Privilegio processuale del creditore fondiario – Sussistenza.

Data di riferimento: 
17/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Brescia – Operatività o meno a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata: questione da esaminarsi dal giudice della legittimità.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 03 ottobre 2023 – Giud. Davide Foppa Vicenzini.

Codice della Crisi e dell'Insolvenza – Apertura della liquidazione controllata – Applicabilità o meno del disposto di cui all'art. 41, comma 2, TUB – Questione da rimettersi all'esame della Suprema Corte.

Data di riferimento: 
03/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Ancona – La disciplina dell'art. 41 del TUB in tema di possibile inizio o prosecuzione di azioni esecutive su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari non trova applicazione nella liquidazione giudiziale.

Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 22 giugno 2023 (data della pronuncia) – G.E. Giuliana Filippello.

Liquidazione giudiziale – Credito fondiario - Disciplina ex art. 41 TUB in tema di fallimento – Inapplicabiltà alla liquidazione giudiziale – Fondamento.

Data di riferimento: 
22/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (14086/2023) – Revocatoria fallimentare avente ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale: effetti che ne derivano.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 maggio 2023, n. 14086 – Pres. Franco De Stefanondo

Revocatoria fallimentare – Trascrizione della domanda giudiziale – Azione interessante un bene gravato da ipoteca anteriormente iscritta – Esecuzione forzata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito – Opponibilità al fallimento – Conseguenza - Non travolgimento dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario - Fondamento.

Data di riferimento: 
22/05/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Brescia - In tema di liquidazione controllata, alla luce della riforma concorsuale, il creditore fondiario ha facoltà di proseguire l’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti del debitore.

Trib. Brescia, 12 aprile 2023, Est. Melani

Liquidazione controllata– Proseguibilità dell’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari –Sussistenza.

In tema di azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari sussiste la possibilità della banca di iniziare e proseguire l’esecuzione anche in pendenza della liquidazione controllata.

Data di riferimento: 
12/04/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

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