Tribunale di Larino – Operatività a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
17/10/2023

Trib. Larino, 17 ottobre 2023, Est. D’Alonzo

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Privilegio processuale del creditore fondiario – Sussistenza.

In tema di liquidazione controllata, deve ritenersi che anche in tale procedura sia applicabile il privilegio processuale in favore del creditore fondiario, posto che il legislatore, importando sic et sempliciter l’art. 150 (senza clausola di compatibilità) all’interno della liquidazione controllata, ha inglobato la regola (l’improseguibilità) e l’eccezione (le diverse disposizioni di legge) in esso contenuta; la tesi contraria, secondo cui l’applicazione dell’art. 150, imposta dall’art. 270, richiederebbe, per la persistenza del privilegio, l’esistenza di una norma che lo contempla espressamente per la liquidazione controllata, che ad oggi non esiste, comporterebbe che il legislatore abbia voluto rimandare a norme fantasma, e che pertanto la modifica normativa rappresentata dal richiamo a norme di deroga al divieto di azioni esecutive nella procedura minore liquidatoria sia del tutto inutile sul piano degli effetti, non avendo alcuna concreta portata applicativa.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-17-ottobre-2023-est-d-alonzo

[Cfr in questa rivista, con specifico riferimento al rinvio pregiudiziale da parte della Suprema Corte: Cass., Prima Presidenza, 26 ottobre 2023 -https://www.unijuris.it/node/7260]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza