Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Tribunale di Ivrea

Tribunale di Ivrea – Non operatività a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata.

Trib. Ivrea, 20 ottobre 2023, Est. Petronzi

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Privilegio processuale del creditore fondiario – Insussistenza.

La norma di cui all’art. 41 TUB, limitando fortemente l’attuazione del principio della par condicio creditorum, è disposizione speciale e come tale non è suscettibile di applicazione analogica né può estendersi a procedure concorsuali diverse dal fallimento, oggi liquidazione giudiziale, quale è la liquidazione controllata.

Data di riferimento: 
20/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]