Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Art. 55 - Procedimento.

Tribunale di Parma – Domanda del debitore di apertura della liquidazione giudiziale: risulta inammissibile la contestuale richiesta da parte dello stesso di misure protettive, non anche quella volta al riconoscimento di misure cautelari.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 01 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Venizzi.

Apertura della liquidazione giudiziale – Istanza formulata dal debitore – Contestuale richiesta di previo provvisorio riconoscimento di misure protettive – Inammissibilità – Fondamento –  Ammissibilità di quella di riconoscimento di misure cautelari - Possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione alla domanda.

Data di riferimento: 
01/01/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]