Tribunale di Parma – Domanda del debitore di apertura della liquidazione giudiziale: risulta inammissibile la contestuale richiesta da parte dello stesso di misure protettive, non anche quella volta al riconoscimento di misure cautelari.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 31/01/2023 - 09:00Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 01 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Venizzi.
Apertura della liquidazione giudiziale – Istanza formulata dal debitore – Contestuale richiesta di previo provvisorio riconoscimento di misure protettive – Inammissibilità – Fondamento – Ammissibilità di quella di riconoscimento di misure cautelari - Possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione alla domanda.
Data di riferimento:
01/01/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]