Tribunale di Reggio Emilia – Inapplicabilità ai pagamenti previsti dagli accordi si ristrutturazione per i creditori estranei degli interessi ex D.Lgs. 231/02 relativamente al periodo di 120 giorni di cui all’art. 182 bis lett.A della l.f..
Tribunale di Reggio Emilia, 13 Aprile 2015 – dott. Luisa Poppi.
Accordi di ristrutturazione del debito ex art.182 L.F. – Applicabilità del D.Lgs. n.231/02 – Esclusione
Il creditore rimasto estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso ex art. 182 bis dal debitore non ha diritto alla corresponsione degli interessi maturati durante il periodo di 120 giorni previsto all’art. 182 bis lett.A della l.f. e ciò anche in considerazione della circostanza che le disposizioni del decreto n. 231/2002 non si applicano a tutte le procedure che tendono alla soluzione dell’insolvenza, anche se non strettamente rientranti tra le procedure concorsuali indicate dal n. 2 dell’art. 1 del predetto decreto. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).