Tribunale di Reggio Emilia – Inapplicabilità ai pagamenti previsti dagli accordi si ristrutturazione per i creditori estranei degli interessi ex D.Lgs. 231/02 relativamente al periodo di 120 giorni di cui all’art. 182 bis lett.A della l.f..

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/04/2015

Tribunale di Reggio Emilia, 13 Aprile 2015 – dott. Luisa Poppi.

Accordi di ristrutturazione del debito ex art.182 L.F. – Applicabilità del D.Lgs. n.231/02 – Esclusione

Il creditore rimasto estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso ex art. 182 bis dal debitore non ha diritto alla corresponsione degli interessi maturati durante il periodo di 120 giorni previsto all’art. 182 bis lett.A della l.f. e ciò anche in considerazione della circostanza che le disposizioni del decreto n. 231/2002 non si applicano a tutte le procedure che tendono alla soluzione dell’insolvenza, anche se non strettamente rientranti tra le procedure concorsuali indicate dal n. 2 dell’art. 1 del predetto decreto. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14272.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: