Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Tribunale di Bari

Tribunale di Bari – Procedura esecutiva individuale iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore: criteri cui attenersi in sede di assegnazione della somma ricavata dalla vendita del bene pignorato.

Tribunale di  Bari, Sez. II civ., 08 luglio 2020 – Giudice dell'esecuzione Laura Fazio.

Esecuzione forzata – Azione promossa dal creditore fondiario  – Inizio o prosecuzione ex art. 41 T.U.B. in costanza di fallimento del debitore – Ammissibilità - Intervento del curatore –   Vendita del bene pignorato – Distribuzione del ricavato – Giudice dell'esecuzione - Necessario rispetto della graduazione dei crediti come decisa in sede fallimentare – Esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti.

Data di riferimento: 
08/07/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]