Corte di Cassazione (13468/2021) – Concordato preventivo omologato: ai fini della sua risoluzione assume rilievo solo il fatto oggettivo dell'inadempimento grave da parte del proponente, delle obbligazioni assunte.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 24/03/2022 - 15:24Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 maggio 2021, n. 13468 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.
Concordato omologato – Fase esecutiva – Termine fissato per l'ultimo adempimento - Creditori - Azione di risoluzione – Proponibilità non oltre l'anno – Inadempimento di non scarsa importanza – Riscontro da parte del giudice di merito – Operatività dell'istituto anche prima delle scadenze di pagamento – Pronuncia ammissibile – Non sindacabilità.