Tribunale di Piacenza – Istanza di risoluzione per inadempimento di un concordato preventivo con cessione dei beni, la cui attività di liquidazione non sia ancora iniziata.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/06/2017

Tribunale di Piacenza, Ufficio fallimenti, 28 giugno 2017 – Pres. Giuseppe Bersani, Giud. Rel. Luca Fazio, Giud. Antonino Fazio.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Attività di liquidazione non ancora iniziata – Creditore - Istanza di risoluzione – Inammissibilità - Impossibilità di valutare l’importanza dell’ inadempimento.

Il tribunale non può pronunciarsi su un’istanza di risoluzione ex art. 186 L.F. del concordato preventivo con cessione dei beni proposta da un creditore concordatario, se non dopo avere verificato l’andamento delle attività di liquidazione del patrimonio [attività che, nello specifico, non erano ancora iniziate, nonostante fossero state autorizzate dal Giudice delegato con decreto ai sensi dell’art. 182 L.F.], in quanto non risulta altrimenti possibile valutare l’importanza dell’ inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore all’interno del piano concordatario, che ne potrebbe giustificare l’accoglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17619.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: