Tribunale di Bergamo – Presupposti per l'apertura di una procedura di concordato che preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo alla debitrice mediante l’accollo liberatorio dei debiti concordatari da parte di un terzo assuntore.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., Fallim. e delle Esecuz. Immob., 30 settembre 2020 – Pres. Laura De Simone, Est. Maria Magrì, Giud. Elena Gelato.
Proposta di concordato preventivo – Previsione - Prosecuzione dell’attività d’impresa mediante accollo dei debiti da parte di un assuntore – Presupposti richiesti per l'apertura di quella procedura.
Laddove la proposta di concordato preventivo si sostanzi in un piano che contempli, in conformità alla previsione di cui all'art. 160, primo comma, lettera b), L.F., l’accollo liberatorio dei debiti concordatari della proponente da parte di un terzo assuntore cui verrà ceduta la quasi totalità del capitale sociale, con conseguente possibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa in capo alla proponente, che, a seguito di ciò, risulterà immediatamente liberata dalle sue obbligazioni, ai sensi dell’art. 186, 4° comma L.F., non risulta necessario perché si addivenga all'apertura di una tale procedura né che sia assicurata, ai sensi dello stesso art. 160, quarto comma, una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari di almeno il 20%, trattandosi in definitiva di una proposta di concordato con continuità aziendale, né che i creditori muniti di ipoteca vengano soddisfatti integralmente dall'accollante purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, e ciò anche qualora i valori attribuiti agli immobili siano inferiori al cd. “valore commerciale” dei beni ma costituiscono di fatto il valore di mercato degli stessi alla luce della situazione concreta in cui si trovava la società debitrice. Inoltre, non risulterà in tal caso necessario fare previamente ricorso ad alcuna procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. per la individuazione di eventuali offerte concorrenti, posto che l’assunzione del concordato si deve considerare fattispecie ben diversa da quella che prevede il mero acquisto a titolo particolare di uno o più beni o anche di un insieme di beni dalla società debitrice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)