Corte di Cassazione (12131/2024) – Dichiarazione di fallimento: l'incompetenza per territorio del tribunale adito deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 10/07/2024 - 14:14Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12131 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Incompetenza per territorio del giudice adito – Udienza di comparizione delle parti – Termine massimo entro cui ex art. 38 c.p.c. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio – Applicabilità di tale norma anche al procedimento prefallimentare avanti al tribunale - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 L. fall. - Tardività.