Tribunale di Mantova - Possibilità per il creditore fondiario di avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, del d. lgs. 385/1993 anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato a liquidazione controllata.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 28/10/2024 - 11:09Tribunale di Mantova, Ufficio Esecuzioni, 09 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Mauro P. Bernardi.
Liquidazione controllata – Debitore esecutato - Sottoposizione a quella procedura - Creditore Fondiario – Possibilità di avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, d. lgs. 385/1993 – Revoca dell'ordinanza di sospensione – Proseguimento delle operazioni di vendita.