Tribunale di Parma – Liquidazione controllata, subentro del liquidatore nell’ esecuzione pendente e diritto di acquisire anche le somme eventualmente già oggetto di assegnazione ai creditori ma non ancora riscosse.

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Data di riferimento: 
31/10/2023

Trib. Parma, 31 ottobre 2023, Pres. Ioffredi, Est. Vernizzi

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Esecuzione pendente – Sostituzione di diritto del liquidatore al creditore istante – Sussistenza – Acquisizione alla massa dell’importo assegnato ai creditori ma non ancora riscossi – Sussistenza.

 Il liquidatore nominato nell’ambito della procedura di liquidazione controllata ha facoltà di subentrare nelle procedure pendenti, in sostituzione del creditore istante, osservate le disposizioni di cui agli artt. 216, 274 e 275 comma II CCII. La sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del liquidatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione e comporta il diritto di acquisire anche le somme eventualmente già oggetto di assegnazione ai creditori ma non ancora riscosse.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-31-ottobre-2023-pres-ioffredi-est-vernizzi

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: