Tribunale di Monza - Liquidazione controllata sospensione automatica dell’esecuzione immobiliare pendente e tipologie di intervento del liquidatore nella procedura esecutiva.
Tribunale Monza, 08 Maggio 2023. Pres., est. Giovanetti.
Liquidazione Controllata – Esecuzione immobiliare pendente – Divieto di prosecuzione dell’azione esecutiva – Effetto automatico conseguente all’apertura della liquidazione - Subentro o istanza di improcedibilità – Valutazione del liquidatore
Poiché deve considerarsi effetto automatico dell’apertura della procedura di liquidazione controllata il divieto di inizio o di prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 c.5 CCII e 150 CCII, può disporsi che il liquidatore proceda entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione e comunichi, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se ritenga più conveniente subentrarvi ovvero chiedere l’autorizzazione alla presentazione di istanza al g.e. per la definitiva improcedibilità.