Tribunale di Torre Annunziata - In tema di liquidazione controllata, alla luce della riforma concorsuale, il creditore fondiario ha facoltà di proseguire l’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti del debitore.
Trib. Torre Annunziata, 14 marzo 2023, Est. Musi
Liquidazione controllata – Proseguibilità dell’azione esecutiva individuale – Creditore fondiario – Sussistenza.
In tema di liquidazione controllata, alla luce della riforma concorsuale, il creditore fondiario ha facoltà di proseguire l’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti del debitore. Invero, l’espressione “salvo diversa disposizione di legge” contenuta nell’art. 150 si rivelerebbe priva di significato laddove non fosse letta nel senso che, dal deposito della domanda di liquidazione controllata, le sole procedure esecutive che possono proseguire sono quelle che, per espressa previsione di legge, possono continuare nonostante il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’esecutato. In tal modo opinando, si assicura una coerenza al sistema, altrimenti evidentemente minata dall’impossibilità di rinvenire qualsivoglia giustificazione al diverso trattamento che (seguendo la diversa interpretazione) il creditore fondiario (e, specularmente, il debitore) riceverebbero nella liquidazione controllata (dove questi dovrebbe fermarsi) e nel fallimento (dove, invece, potrebbe proseguire).
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torre-annunziata-14-marzo-2023-est-musi
[cfr anche in questa rivista, con richiami a provvedimenti di contrario avviso: Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6839 ]