Corte di Cassazione (11380/2024) – Al fine di valutare la tempestività della notifica telematica di un reclamo avverso la dichiarazione di fallimento si deve fare riferimento al momento di generazione della ricevuta di accettazione, c.d. RAC.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 04/07/2024 - 16:58Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2024, n. 11380 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento - Notificazione telematica di detto atto processuale – Verifica della sua tempestività - Generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica – Momento a cui necessariamente deve farsi riferimento.