Corte di Cassazione (23902/2023) – Concordato fallimentare: il decreto con cui la Corte d'appello respinge il reclamo avverso la domanda di rigetto dell'istanza di un creditore di risoluzione o annullamento non è ricorribile per cassazione.

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Data di riferimento: 
07/08/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2023, n. 23902 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento - Concordato fallimentare - Istanza di risoluzione o annullamento proposta da un creditore - Rigetto – Reclamo avanti alla Corte d'appello – Conferma del diniego - Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento.

Il decreto con cui la Corte d’appello, in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza del creditore di risoluzione ex art. 137 L.F., ovvero di annullamento ex art. 138 L.F., del concordato fallimentare, confermi il predetto diniego, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., ciò in quanto trattasi di provvedimento che, pur incidendo sui diritti del creditore istante e degli altri creditori, cui questi effetti si estendono ai sensi dell’art. 135 L.F., non decide, tuttavia, in via definitiva sugli stessi essendo possibile riproporre la medesima istanza, eventualmente emendandola dei vizi riscontrati dal decreto di rigetto ovvero fondandola sulle medesime ragioni di fatto e di diritto a suo tempo allegate con l’illustrazione dei motivi per cui si ritiene erronea la valutazione che ha condotto a tale provvedimento. Non appare, infatti, utile, per sostenere la tesi della ricorribilità per cassazione, invocare la circostanza che, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione o di annullamento del concordato fallimentare, la sentenza che conseguentemente riapre la procedura di fallimento (artt. 137, comma 4, e 138, comma 2, L.F.), sia espressamente assoggettata al reclamo previsto dall’art. 18 L.F. e, quindi, al ricorso per cassazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31148/CrisiImpresa?Ricorribilit%C3%A0-ex-art.-111-Cost.-del-decreto-che-rigetta-la-domanda-di-annullamento-del-concordato-fallimentare#google_vignette

 

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