Tribunale di Brindisi - Concordato fallimentare: possibile modifica, alla luce del quadro normativo introdotto dal Codice della crisi, del piano anche ad omologazione avvenuta.
Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 12 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Antonio Ivan Natali.
Concordato fallimentare – Modifica sostanziale del piano concordatario – Ammissibilità sia prima che dopo l'omologazione – Presupposti necessari - Riferimento a quanto previsto dall'art. 58 C.C.I. Nuovo codice della crisi - Modificabilità, pur anche dopo l'omolgazione, della proposta e del piano concordatario – Possibile influenza della normativa previgente – Fondamento.
L’attuale quadro normativo delineato dal Codice della Crisi con l'introduzione, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, dell'art. 58 C.C.I. depone nel senso dell’ammissibilità della modifica sostanziale del piano concordatario e, conseguentemente, della proposta originaria, modifica pattizia da intendersi però, pur sempre, come rispettosa del criterio maggioritario. La novella prevede infatti, per la prima volta, una disciplina organica della possibilità di apportare, prima dell'omologazione ai sensi del primo comma, modifiche alla proposta e al piano concordatario ogniqualvolta gli stessi richiedano aggiustamenti o correzioni, disciplina che prevede però una nuova attestazione da parte del professionista indipendente, con la necessità di conseguire nuovamente il consenso da parte dei creditori, sempre appunto secondo il principio maggioritario. Ciò, peraltro, estendendo espressamente, al secondo comma, tale facoltà anche in relazione al momento di esecuzione del concordato, una volta, cioè, che ne sia intervenuta l’omologa; nel qual caso e’ prescritta la nuova attestazione ma, in luogo della convocazione dei creditori per l’espressione del consenso, prevedendo il meccanismo sostitutivo dell’opposizione a seguito della obbligatoria pubblicazione della modifica sul registro delle imprese. Dunque, dopo l’omologa, l’interesse del singolo non e’ più rimesso all’arbitrio della maggioranza ma sottoposto alla valutazione giudiziale e a quella capacità di componimento degli interessi in gioco, secondo ragionevolezza, che e’ sottesa alla stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non e’ peregrino ritenere che il nuovo dato normativo possa, in una logica evolutiva, influenzare l’esegesi del quadro previgente, avallando l’idea per cui il Nuovo Codice si sarebbe limitato a positivizzare, dandogli una veste formale espressa, una facoltà di modifica, pur anche dopo l'omolgazione, della proposta e del piano concordatario già ammessa dal nostro ordinamento e rinvenibile il proprio fondamento, alla luce della più generale tendenza del legislatore a mutuare in ambito pubblicistico schemi e istituti tipicamente negoziali, nei principi generali del contratto che sanciscono la modificabilità del suo regolamento, ma solo ove condivisa, ovvero consentita dalle parti. Ciò, per quanto, nella vigenza dell’abrogata disciplina fallimentare, esistessero al riguardo voci dissonanti secondo cui “l'ingresso del concordato in fase esecutiva avrebbe escluso che, rispetto a tale fase, fossero prospettabili modificazioni della proposta o del piano che abbiano rilievo nell'ambito del procedimento concordatario, tutto afferendo all'adempimento o risoluzione di quanto omologato”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) .
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brindisi-12-febbraio-2024-est-natali
[in tema di margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato e di termine per apportarvi modifiche, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione,Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Cassazione civile, Sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901 https://www.unijuris.it/node/2345].