Tribunale di Rimini – Considerazioni in tema di di concordato preventivo in continuità c.d. “blindato” e di inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 186 bis L.F. laddove sia prevista la liquidazione di un bene essenziale.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/03/2022 - 15:59Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 03 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Francesca Miconi, Giud. Sivia Rossi e Lorenzo Lica.
Proposta di concordato preventivo in continuità – Considerazione come “blindata” - Trasferimento temporaneo della gestione aziendale – Previsione - Contratto d'affitto già in atto – Svolgimento di una procedura competitiva - Totale assenza di una previsione in tal senso – Contrasto con il disposto dell'art. 163 bis L.F. - Sussistenza – Omologazione inammissibile – Fondamento.