Tribunale di Rimini – Considerazioni in tema di di concordato preventivo in continuità c.d. “blindato” e di inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 186 bis L.F. laddove sia prevista la liquidazione di un bene essenziale.

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Data di riferimento: 
03/12/2021

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 03 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Francesca Miconi, Giud. Sivia Rossi e Lorenzo Lica.

Proposta di concordato preventivo in continuità – Considerazione come “blindata” -  Trasferimento temporaneo della gestione aziendale – Previsione - Contratto d'affitto già in atto – Svolgimento di una procedura competitiva - Totale assenza di una previsione in tal senso – Contrasto con il disposto dell'art. 163 bis L.F. - Sussistenza – Omologazione inammissibile – Fondamento.

Proposta di concordato preventivo in continuità – Previsione della cessione di un bene da considerarsi essenziale – Prevalere della componente liquidatoria – Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 186 bis L.F. - Esclusione – Interpretazione estensiva - Assunto di recente espresso dalla Cassazione  - Necessaria revisione critica.

La proposta di concordato preventivo che risulti nella parte definita in continuità “blindata”, in quanto preveda il trasferimento temporaneo della gestione dell'azienda del proponente [nello specifico di un'azienda alberghiera] esclusivamente al soggetto con cui il contratto d'affitto è già stato concluso ed è già operativo, va dichiarata inammissibile dal momento che la totale assenza di competitività la rende non omologabile per contrasto con una disposizione imperativa, l'art. 163 bis L.F.,  che, essendo volta alla  massimizzazione in favore dei creditori dell'attivo, integra il limite di interesse pubblico all'autonomia negoziale del debitore nella formulazione delle soluzioni che intende proporre per il superamento della crisi (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la liquidazione riguardi un bene pienamente funzionale all'attività di cui nella proposta di concordato è prevista la continuazione e il ricavato ottenibile dalla liquidazione risulti in prospettiva quantitativamente più elevato di quanto verosimilmente retraibile dalla continuità, si deve ritenere che non possa farsi rientrare una tale ipotesi nell'alveo del concordato in continuità ma in quello del concordato liquidatorio per il quale è previsto dall'art. 160, ultimo comma, L.F. che risulti necessaria una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari almeno pari al 20% dei rispettivi crediti [nello specifico, il Tribunale, con riferimento ad una proposta di concordato che era stata prospettata come  funzionale alla continuità aziendale ma che prevedeva la liquidazione dell'immobile dove l'attività alberghiera avrebbe dovuto essere esercitata, ha affermato doversi criticamente rivedere l'assunto di recente espresso da Cassazione n. 734/2020, secondo cui qualsiasi consistenza della componente di prosecuzione sarebbe idonea a comportare l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 186 bis L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26743.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734  https://www.unijuris.it/node/5016, cfr anche la recente Cass., Sez. 1, 1 marzo 2022, n. 6772 - https://www.unijuris.it/node/6112 ].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: