Tribunale di Ivrea – Fallimento: la vendita dell'azienda della fallita deve essere effettuata tramite procedura competitiva non essendo possibile che avvenga a favore dell'affittuaria perché titolare, come da contratto, di un diritto di opzione.
Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. Civile - Fallimentare, 19 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Alessandro Petronzi.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo - Vendita dell'azienda – Affittuaria – Istanza di sospensione della procedura competitiva – Clausola del contratto d'affitto – Previsione del riconoscimento a suo favore del diritto di opzione – Non applicabilità in tale ambito – Fondamento - Rigetto di tale istanza.
Stante che il sistema che regola la liquidazione dell’attivo fallimentare è fondato su principi di assoluta trasparenza, competitività e massima partecipazione, al fine di ottenere la migliore liquidazione possibile nell’interesse della massa creditoria fallimentare, non risulta possibile che trovi applicazione nel caso di contratto d'affitto d'azienda stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento della locatrice, come proseguito per difetto di recesso da parte del curatore ai sensi dell'art. 79 L.F., la particolare clausola in esso contemplata che prevedeva sia un successivo diritto d'acquisto dell'azienda a favore dell'affittuaria, sia il diritto da parte della stessa di scomputare, da quanto dovuto quale corrispettivo della vendita, quanto versato fino a quel momento a titolo di canoni di locazione; ciò in quanto introdurrebbe, in contrasto col principio pubblicistico di competitività della vendita fallimentare, una illegittima preferenza a favore di un solo soggetto (nella specie l'affittuaria) dei possibili componenti della c.d. platea indifferenziata di potenziali soggetti interessati a divenire acquirenti, finendo con l’attribuire solo a quel soggetto, che nel frattempo ha pure goduto dell’azienda, in forza di un tipo negoziale autonomo diverso da quello tipico del contratto d'affitto, un indiscutibile vantaggio nella fase di vendita, potendo fruire di una sostanziale riduzione di prezzo, che lo pone in una posizione di assoluto vantaggio rispetto ad altri possibili interessati. [nello specifico, il Tribunale ha pertanto respinto l'istanza dell'affittuaria di sospensione della vendita competitiva dell'azienda dovendo, a suo dire, essere effettuata, come da clausola del contratto d'affitto, a suo favore quale titolare del diritto di opzione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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