Corte di Cassazione (19010/2017) Inopponibilità alla curatela della domanda ex art. 2932 c.c. accolta con sentenza trascritta dopo il fallimento, quando il giudizio si è svolto in contraddittorio con il solo fallito successivamente al fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 26/10/2017 - 11:44Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19010. Pres. Antonio Didone - rel. Giuseppe Fichera.
Domanda ex art. 2932 c.c. –Sentenza di accoglimento della domanda successiva alla dichiarazione di fallimento e pronunciata nei confronti del solo fallito – Inopponibilità al curatore – Effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda – Preclusione.