Corte di Cassazione (13167/2017) – Non impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. del decreto ex art. 26 con cui il Tribunale respinge un reclamo inerente la scelta del curatore di sciogliersi da contratto pendente ex art. 72 l.fall.

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Data di riferimento: 
25/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 25 Maggio 2017, n. 13167. Pres., rel. Sergio Di Amato.

Reclamo ex art. 26 l.f. sulla scelta del curatore di sciogliersi da un contratto pendente ex art. 72 l.fall. - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità.

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, sicchè tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, invero, i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17581.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: