Corte di Cassazione (19010/2017) Inopponibilità alla curatela della domanda ex art. 2932 c.c. accolta con sentenza trascritta dopo il fallimento, quando il giudizio si è svolto in contraddittorio con il solo fallito successivamente al fallimento.

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Data di riferimento: 
31/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19010. Pres. Antonio Didone - rel. Giuseppe Fichera.

Domanda ex art. 2932 c.c. –Sentenza di accoglimento della domanda successiva alla dichiarazione di fallimento e pronunciata nei confronti del solo fallito – Inopponibilità al curatore – Effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda – Preclusione.

Il curatore del fallimento esercita legittimamente il potere di scioglimento ex art. 72 l.fall. nel caso di domanda ex art. 2932 c.c., accolta con sentenza trascritta nei registri immobiliari dopo la dichiarazione di fallimento, quando il giudizio si è svolto in contraddittorio con il solo fallito successivamente alla sua dichiarazione di fallimento, poiché in tal caso la sentenza è radicalmente inopponibile alla curatela, con preclusione dell'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18201.pdf

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