Corte d'Appello di Milano – La rinuncia da parte del debitore alla domanda di concordato fa venir meno la legittimazione del P.M. a richiederne il fallimento, ex art. 173 L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 31/03/2016 - 12:20
Corte d'Appello di Milano 29 ottobre 2015- Pres. Est. Lombardi.
Concordato preventivo – Pubblico ministero - Istanza di fallimento ex art. 173 L.F. – Possibilità per il debitore di richiedere un termine a difesa.
Concordato preventivo – Rinuncia da parte del debitore alla domanda – Non necessità di alcuna forma particolare - Efficacia immediata – Tribunale – Provvedimento di natura meramente ricognitiva.