Corte d'Appello di Milano – La rinuncia da parte del debitore alla domanda di concordato fa venir meno la legittimazione del P.M. a richiederne il fallimento, ex art. 173 L.F.

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Data di riferimento: 
29/10/2015

 

Corte d'Appello di Milano 29 ottobre 2015- Pres. Est. Lombardi.

 

Concordato preventivo – Pubblico ministero - Istanza di fallimento ex art. 173 L.F. – Possibilità per il debitore di richiedere un termine a difesa.

 

Concordato preventivo –  Rinuncia da parte del debitore alla domanda – Non necessità di alcuna forma particolare - Efficacia immediata – Tribunale – Provvedimento di natura meramente ricognitiva.

 

Concordato preventivo –  Rinuncia da parte del debitore alla domanda – Anteriorità rispetto all’udienza ex art. 173 L.F. – Richiesta di fallimento presentata dal P.M. – Legittimazione – Insussistenza - Revoca del fallimento eventualmente pronunciato.

 

Qualora l’istanza di fallimento venga presentata dal Pubblico Ministero solo nel corso dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 173 L.F. per la revoca dell’ammissione al concordato ed il debitore richieda nel corso della stessa la concessione di un termine a difesa, ad avviso della Suprema Corte,  in linea con quanto previsto dall’art. 15, quarto comma L.F., tale termine gli deve essere concesso, soprattutto qualora la domanda di concordato sia stata da lui presentata denunciando uno stato di crisi e non di insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La rinuncia da parte del debitore alla domanda di concordato preventivo, diversamente dalla rinuncia agli atti, non richiede l’adozione di forme particolari ed è immediatamente efficace anche senza accettazione delle controparti; pertanto determina il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare, tant’è che il provvedimento mediante il quale il Tribunale ne prende atto ha natura meramente ricognitiva della volontà manifestata dalla parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Laddove il debitore, prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza, ex art. 173 L.F., relativa al procedimento di revoca del concordato, depositi un atto di rinuncia alla relativa domanda, si deve ritenere che sia venuta meno la speciale legittimazione del Pubblico Ministero a presentare nel corso di tale udienza la richiesta di fallimento nei confronti dello stesso debitore,  in quanto giustificata solo dalla diversa  fattispecie della pendenza della procedura concordataria; di qui l’inevitabile conseguenza che, qualora la dichiarazione di fallimento venga ciononostante emessa, la stessa, in caso di reclamo proposto dal debitore ex art.18 L.F., va revocata, per essere stata pronunciata in assenza di una valida domanda, in particolare non essendo la comunicazione fattagli dal tribunale riconducibile alla segnalazione, ex art. 7 L.F., proveniente del giudice civile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14322.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: