Tribunale di Roma – Concordato preventivo: il creditore ipotecario di un immobile di proprietà del fallito, concesso in garanzia per un debito altrui, non rientra tra i creditori interessati al divieto di cui all'art. 168 L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/02/2022 - 09:54Tribunale di Roma, 14 aprile 2021 – Giudice Cristina Pigozzo.
Concordato preventivo – Immobile di proprietà del proponente - Soggetto beneficiario di garanzia ipotecaria sul bene – Inizio o prosecuzione di un'azione esecutiva – Ammissibilità – Fondamento.