Tribunale di Mantova – Società ammessa a concordato preventivo: impossibilità per il tribunale di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 184, IV comma, L.F. nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
Tribunale di Mantova, 18 febbraio 2021 (data della pronuncia) – Pres.Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Francesca Arrigoni.
Società persone – Ammissione a concordato preventivo – Fase esecutiva - Mancata collaborazione da parte del socio illimitatamente responsabile - Tribunale - Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 185 IV co. l.f. - Impossibilità – Riferimento esclusivo al soggetto debitore.
Alla luce del disposto dell'art. 185, III e IV comma, L.F., che fa riferimento esclusivamente al soggetto “debitore”, ossia al solo soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 184 L.F. che circoscrive a quel soggetto gli effetti del concordato, si deve ritenere che il tribunale, nell’ipotesi in cui il “debitore” non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, non possa esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 185, IV comma , L.F. nei confronti del socio illimitatamente responsabile di società che risulti stata ammessa a quella procedura [nello specifico, una società in nome collettivo], onde procedere alla vendita di un bene immobile di proprietà di quello stesso il cui ricavato, secondo la proposta concordataria, avrebbe dovuto essere destinato al soddisfacimento dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)