Tribunale di Roma – Concordato preventivo: il creditore ipotecario di un immobile di proprietà del fallito, concesso in garanzia per un debito altrui, non rientra tra i creditori interessati al divieto di cui all'art. 168 L.F.

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Data di riferimento: 
14/04/2021

Tribunale di Roma, 14 aprile 2021 – Giudice Cristina Pigozzo.

Concordato preventivo – Immobile di proprietà del proponente - Soggetto beneficiario di garanzia ipotecaria sul bene – Inizio o prosecuzione di un'azione esecutiva – Ammissibilità – Fondamento.

Il creditore ipotecario di un immobile di proprietà del soggetto proponente un concordato, già concesso in garanzia per un debito altrui, non diviene creditore concorsuale ai sensi dell'art. 184 L.F. e può, quindi, soddisfarsi al di fuori dalla procedura fallimentare; non vi sono infatti indici normativi convincenti per l’estensione dello statuto del creditore nel concordato ai beneficiari di garanzia immobiliari sui beni oggetto del concordato per debiti altrui in quanto la giurisprudenza ha negato che, in particolare, il riferimento ai diritti reali immobiliari contenuto nell’art. 52 L.F., dopo le modifiche del 2006, quali oggetto dell’accertamento concorsuale, includa anche i diritti reali di garanzia, onde, di conseguenza, non deve essere sospesa ex art. 168 L.F. in pendenza di un concordato la procedura esecutiva intentata dal creditore che si trovi in una tale situazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26477/CrisiImpresa?Non-opera-il-divieto-di-cui-all%27art.-168-l.f.-se-l%27immobile-del-debitore-%26%23232%3B-dato-in-garanzia-per-debiti- altrui#gsc.tab=0

[il Tribunale ha sottolineato che in tal senso si muove anche l’art. 201, comma 1, CCII che, con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale, menziona la domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti diversi da quelli del fallito, ma non include quegli stessi beni tra quelli interessati alla domanda di ammissione al passivo].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: