Tribunale di Padova – Concordato preventivo: differenza tra cessione”pro solvendo” e “pro soluto”, effetti nei confronti soci illimitatamente responsabili che risultino anche fideiussori, inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui loro beni.

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Data di riferimento: 
30/03/2021

Tribunale di Padova, Sez. II civ., 31 marzo 2021 – Giudice unico Luca Marani.

Concordato preventivo -  Differenza tra cessione “pro solvendo” e cessione “pro soluto” - Previsione nel secondo caso -  Immediata e totale liberazione del debitore

Concordato delle società -  Soci illimitatamente responsabili - Efficacia nei confronti di questi anche se fideiussori – Prevalenza della posizione di soci - Pagamento della percentuale concordataria – Possibile esdebitazione degli stessi.

Concordato delle società -  Soci illimitatamente responsabili -   Effetti del deposito del ricorso – Novanta giorni precedenti -  Ipoteche giudiziali iscritte sui loro  beni  - Inefficacia.

Nel concordato preventivo, la differenza tra cessione “pro solvendo” e cessione “pro soluto” non riguarda il criterio di attribuzione dell'esubero rispetto ad una percentuale di pagamento dei crediti chirografari, oggetto di una eventuale e distinta altra clausola, ma la previsione o meno dell'immediata e totale liberazione del debitore, che caratterizza il concordato con cessione "pro soluto" dei beni ai creditori e non il concordato con cessione “pro solvendo”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                                             L'art. 184, secondo comma, L.F., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario da stipularsi con tutti i creditori e contemporaneamente al concordato stesso, ha, relativamente ai debiti sociali, efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma, seconda parte, di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro  i fideiussori del debitore (nonché contro i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si deve ritenere faccia riferimento ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali. Ne consegue che gli stessi, anche se fideiussori, restano liberati dai debiti sociali con il pagamento della percentuale concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo di una società, si deve ritenere, ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, seconda parte, L.F. che risultino inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte, anche sui beni dei soci illimitatamente responsabili, nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, nonché successivamente a tale deposito,. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25103.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: