Tribunale di Udine – Ammissibilità della nuova proposta di concordato preventivo
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 12/05/2011 - 15:24Tribunale di Udine, 10 maggio 2011 - Pres. Bottan, Est. Pellizzoni.
Tribunale di Udine, 10 maggio 2011 - Pres. Bottan, Est. Pellizzoni.
Tribunale Udine, 14 febbraio 2011 - Pres. Bottan - Est. Grisafi.
Concordato preventivo - Proposta di concordato - Oggetto del contratto - Determinatezza dell'oggetto del contratto - Contenuto.
Concordato preventivo - Proposta di concordato - Trattamento dei creditori privilegiati - Ratio legis.
Concordato preventivo - Proposta di concordato preventivo - Trattamento dei creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Inammissibilità.
Tribunale di Udine, 19.03.2010dott. Alessandra BOTTAN Presidentedott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatoredott. Mimma GRISAFI Giudice
Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009 (Pubblicata in data 6 marzo 2010)Dott.ssa Alessandra Bottan - presidenteDott. Gianfranco Pellizzoni - giudice estensoreDott. Francesco Venier - giudice
Tribunale di Udine, decreto del 26 febbraio 2010dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.dott. Francesco Venier giudice
Decreto dd.6-13.3.2009 Tribunale di Udine, Presidente
dott.ssa Alessandra Bottan, Giudice dott. Franceso Venier, Giudice
relatore dott.ssa Mimma Grisafi.
(Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti)
Il Tribunale ai sensi dell'art 162 l. fall. è tenuto a controllare non solo la regolarità formale della domanda, ma anche la completezza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di concordato ed in particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile.
Poiché l'ammissione parziale, ai soli fini della votazione, non pregiudica in alcun modo le ragioni del creditore ex art. 176, primo comma l. fall. ( in quanto in tutti i casi il creditore deve far valere ogni sua pretesa in sede di cognizione ordinaria) nel caso in cui tale aspetto non abbia avuto alcuna influenza sulla formazione della maggioranza, il concordato va omologato.
Anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 169/07 rispetto alla legge 80/2005, il controllo del Tribunale, pur non essendo un controllo di merito e/o di meritevolezza, non é comunque più limitato entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione" prodotta, come prima disposto dall'art. 163 l.f. I° co., ma é esteso alla verifica della sussistenza dei "presupposti" di cui agli artt. 160, comma primo e secondo e 161 l.f., come disposto dal novellato art. 162 l.f. (applicabile alle domande di concordato proposte dopo l'1/1/08).
Tribunale di Udine, 15 ottobre 2008 - dott.ssa Mimma Grisafi