Corte di Cassazione (29258/2019) – Inottemperanza da parte del curatore dell’obbligo di comunicare ai creditori il suo indirizzo PEC: possibili conseguenze in caso di deposito in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 05/06/2020 - 10:36Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 novembre 2019, n. 29258 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Paola Vella.
Procedure fallimentari – Obblighi informativi cui il curatore è tenuto ex art. 92 L.F. – Insinuazione al passivo – Modalità cui i creditori sono tenuti ad attenersi ex art. 93 L.F. – Utilizzo necessario della PEC - Mancato rispetto di dette disposizioni – Conseguenze che ne possono derivare.