Corte di Cassazione (4632/2023) – Inammissibilità della presentazione di una nuova domanda di insinuazione a seguito di rinuncia alla prima domanda formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 23/03/2023 - 15:35Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2023, n. 4632, Pres. Cristiano, Est. Perrino
Accertamento del passivo di un credito chirografario - Decreto di esecutorietà non contestato - Giudicato endofallimentare - Presentazione di nuova domanda di insinuazione successivamente alla rinuncia alla precedente con richiesta di ammissione in privilegio - Inammissibilità - Fondamento.