Corte di Cassazione (26435/2022 – Perché risultino punibili ex art. 236, comma 2, n.1) L.F. le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione di una società al concordato preventivo non è necessario che sia poi fallita.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 14/09/2022 - 11:35Corte di Cassazione, Sez. V pen., 08 luglio 2022, n. 26435 – Pres. Carlo Zaza, Rel. Elisabetta Maria Morosini.
Concordato preventivo – Ammissione di una società a quella procedura - Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della stessa - Condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione – Punibilità ex art. 236, comma 2, n. 1), L. fall. - Successiva dichiarazione di fallimento – Presupposto necessario – Esclusione.