Corte di Cassazione (51277/2016) – Bancarotta: rilievo penale della condotta spoliativa posta in essere da amministratori e altri anche dopo omologazione di un concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
01/12/2016

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51277 - Pres. Palla, Rel. Scarlini.

Concordato preventivo - Operazioni eseguite in esecuzione dello stesso -  Ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Esclusione da responsabilità penale ex art. 217 bis L.F. – Inapplicabilità.

Concordato preventivo - Amministratori, direttori, sindaci e liquidatori - Fatti spoliativi “post- concordatari” o “coperti” dall’omologazione – Punibilità ex art. 236 L.F..

 

L’esclusione da responsabilità penale, di cui all’art. 217 bis, primo comma, L. F.,  per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di  un concordato preventivo trova applicazione solo nel caso si ipotizzi la commissione del delitto di bancarotta preferenziale ex art. 216, terzo comma L.F. o di bancarotta semplice ex art. 217 L.F. e non anche quando si ravvisino fatti concretanti un delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che non sussista un’area di irresponsabilità penale, di carattere oggettivo, per i fatti spoliativi “post- concordatari” e comunque “coperti” dall’omologazione del concordato preventivo, cui si sia giunti con l’approvazione dei creditori, del commissario giudiziale e con l’autorizzazione del giudice delegato, in quanto non avrebbe altrimenti ragione d’essere l’esclusione da punibilità per i reati di bancarotta fraudolenta del liquidatore giudiziale nominato nel concordato preventivo per cessione dei beni, che le Sezioni Unite della Cassazione ha, viceversa, desunto (sentenza n. 43428 del 30/09/2010) dal non essere stato  lo stesso citato tra i soggetti indicati nel secondo comma dell’art. 236 L.F. (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società), che possono, al contrario, essere riconosciuti responsabili, stante il richiamo agli artt. 223 e 224 c.c.  e, conseguentemente, all’art 216 L.F., non solo per i fatti anteriori all’ammissione dal concordato ma anche per quelli successivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161207130458.PDF

 

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