Corte di Cassazione (26435/2022 – Perché risultino punibili ex art. 236, comma 2, n.1) L.F. le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione di una società al concordato preventivo non è necessario che sia poi fallita.

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Data di riferimento: 
08/07/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 08 luglio 2022, n. 26435 – Pres. Carlo Zaza, Rel. Elisabetta Maria Morosini.

Concordato preventivo – Ammissione di una società a quella procedura - Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della stessa - Condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione – Punibilità ex art. 236, comma 2, n. 1), L. fall. - Successiva dichiarazione di fallimento – Presupposto necessario – Esclusione.

In tema di reati fallimentari, le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma 2, n. 1), L. fall., il quale, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Massima Ufficiale)

[La Corte, con riferimento al caso di specie, ha precisato che  il reato di cui all'art. 236 L. fall. è configurabile anche nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, previsto dall'art. 186 bis L. fall. in quanto tale disposizione normativa non ha disciplinato una nuova figura di concordato ma si è limitata a tipizzare una procedura già concretamente esistente nella prassi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-pen-8-luglio-2022-n-26435-pres-zaza-est-morosini

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: