Corte di Cassazione (39517/2018) – Bancarotta e concordato con continuità aziendale.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 03 settembre 2018, n. 39517 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Alessandrina Tudino.
Concordato con continuità – Amministatori di società – Bancarotta – Condotte distrattive commesse anche anteriormente – Punibilità.
Le innovazioni normative degli aspetti civilistici dell'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis L. Fall., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, non costituiscono modificazioni della norma extrapenale integratrice del precetto di cui all'art. 236 medesima L.F., che trova applicazione anche in riferimento al concordato preventivo con continuità dell'attività di impresa. (Principio di diritto) [Nello specifico la Corte ha ritenuto che le condotte distrattive previste dall'art. 216 L.F., commesse da amministatori, direttori generali, sindaci e liquidatori prima dell'ammissione della società dagli stessi gestita alla procedura di concordato con continuità aziendale, si dovevano considerare rientrare nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, n. 1) L.F., e risultare pertanto penalmente punibili, non avendo la la modifica alla legge fallimentare del 2012 introdotto un nuovo istituto concordatario ma solo disciplinato una precisa particolare forma di possibile svolgimento della procedura di concordato preventivo, già esistente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)