Tribunale di Verbania – Reclamo contro il decreto d’improcedibilità della domanda tardiva di credito.

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Data di riferimento: 
10/02/2011

Tribunale di Verbania, 10 febbraio 2011 - Pres., rel. Maria Serena Riccobono.

È inammissibile il reclamo avverso il decreto con il quale il Giudice ha dichiarato improcedibile ex art. 101, comma 4, LF la domanda tardiva di credito depositata oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (c.d. ultratardiva), qualora non sia stata chiesta la revoca del provvedimento reclamato (per omessa fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 95 LF), né la sua modifica (stante la non imputabilità del ritardo nel deposito della domanda) a mente dell'art. 26, ultimo comma, LF, essendo devoluto in via esclusiva agli organi della procedura fallimentare nelle forme di cui agli artt. 95 ss. l.f. il vaglio circa la sussistenza del credito e il relativo rango. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]