Corte di Cassazione - Nuova revocatoria delle rimesse in conto corrente e rilevanza dell'affidamento.

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Data di riferimento: 
07/10/2010

Cassazione, sez. I, 7 ottobre 2010 n. 20834

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente - Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel.Consigliere -

Secondo il regime ora vigente, resta invariato l'onere del curatore di dimostrare la scopertura del conto rispetto al limite dell'affidamento, mentre la banca, per sottrarsi all'obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria - concetto di natura commerciale di non semplice qualificazione giuridica. In difetto di tale prova, ovvero nel caso risulti il contrario, la revoca viene disposta limitando l'obbligo di restituzione secondo il criterio del massimo scoperto previsto dalla L. Fall., art. 70, che, compreso tra gli effetti della revocazione, di cui fissa il limite, opera quindi in funzione di norma di chiusura, eliminando, in un'ottica unitaria, dal panorama giurisprudenziale definitivamente la revocabilità delle singole rimesse. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: