Trib.di Prato-Fallimento del consorzio e dei consorziati-Partecipazione di soc. di capitali in soc. di persone-Società di fatto.
Tribunale di Prato, 13 novembre 2010 - Pres. Genovese - Est. Maria Novella Legnaioli
Fallimento - Società consortile - Consorzio con attività esterna - Assoggettabilità alle norme della legge fallimentare - Ammissibilità. Fallimento - Società Consortile - Estensione del fallimento ai consorziati - Esclusione. Fallimento - Società Consortile - Disciplina applicabile - Riferimento al tipo societario utilizzato. Fallimento - Partecipazione di società di capitali in società di persone - Ammissibilità - Fallimento della società di persone - Estensione del fallimento alle società di capitali. Fallimento - Società di fatto risultante dopo la dichiarazione di fallimento di società di capitali - Dichiarazione di fallimento della società di fatto - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. Fallimento - Società di fatto risultante dopo la dichiarazione di fallimento di società di capitali - Legittimazione del curatore dell'originaria procedura - Ammissibilità. Fallimento - Dichiarazione di fallimento della società di fatto - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili - Accertamento dell'insolvenza.
È fallibile il consorzio con attività esterna, qualora abbia svolto in concreto attività imprenditoriale; ciò anche a prescindere da previsioni statutarie che non comprendano l'attività imprenditoriale nell'oggetto sociale.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata) Normalmente al fallimento del consorzio non consegue automaticamente il fallimento dei consorziati, i quali ex art. 2615, comma 2, c.c. sono solidalmente ma non illimitatamente responsabili.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata) Per le società consortili valgono le regole generali, che prevedono l'applicazione della disciplina fallimentare relativa al tipo di società utilizzato. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata) Le società di capitali possono partecipare a società comportanti una responsabilità illimitata. Tale principio si ricava dal combinato disposto dell'art. 2361, comma 2, c.c. e 111-duodecies disp. att. c.c.: qualora soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o le società in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme dettate per le società per azioni. Pertanto, nel caso di fallimento della società di persone cui partecipino società di capitali, anche queste ultime saranno dichiarate fallite ex art. 147, comma 1, LF. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata) L'art. 147, comma 5, LF detta una regola generale che può trovare applicazione anche qualora la partecipazione alla società di fatto risulti dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore collettivo. Pertanto, il fallimento della società di fatto si estende ai soci della stessa. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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